Sei un avvocato?
Ti piace la tua professione, ma vorresti anche cimentarti in altre attività che, magari, potrebbero permetterti di aumentare le tue entrate?
Fai molta attenzione; infatti,
molte attività non sono compatibili con l’esercizio della professione Forense. Esse sono:
1) la professione di notaio;
2) le attività di lavoro autonomo, svolte continuativamente e professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;
3) l’esercizio di attività di impresa commerciale;
4) la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone che svolgono attività commerciale;
5) la qualifica di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali;
6) la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione con poteri gestionali;
7) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, anche a tempo parziale;
8) l’iscrizione all’albo dei geometri.
Lo svolgimento di dette attività incompatibili, comporta un procedimento disciplinare al termine del quale, a seconda della gravità del comportamento tenuto, del danno eventualmente cagionato ai clienti e alla classe forense e degli eventuali precedenti illeciti disciplinari, la sanzione dell’avvertimento, della censura, della sospensione dall’esercizio della professione o della radiazione dall’albo del professionista.